Cos’è una startup innovativa?
Molto spesso sentiamo parlare di startup e innovazione, ma i confini di questa definizione sono spesso difficili da individuare.
Di conseguenza, non è sempre facile riconoscere con esattezza questa tipologia d’impresa: quali sono le caratteristiche che deve possedere? Quali sono i requisiti richiesti al suo personale? Cosa deve tenere presente, sul piano legale, chi vuole avviarne una?
In questo articolo, forniremo una risposta sintetica a queste domande.
La prima caratteristica che distingue le startup innovative è l’alto tasso tecnologico dei prodotti che questa sviluppa, produce e commercializza, indipendentemente dal settore di appartenenza.
La tecnologia, come noto, non è infatti prerogativa di settori specifici, ma può essere applicata a processi radicalmente differenti.
Costituisce di conseguenza un elemento fondamentale per l’oggetto sociale dell’azienda l’esplicito riferimento al valore innovativo dell’azienda e al prevalente utilizzo della tecnologia all’interno dei processi.
I vantaggi fiscali previsti attualmente a supporto di queste realtà sono numerosi: per poterne usufruire, è necessario tuttavia che l’azienda rispetti determinati requisiti e sia iscritta all’apposita sezione speciale all’interno del Registro delle Imprese.
Tra questi requisiti, non essere stata costituita da più di cinque anni e avere una sede sociale in Italia o in un’altra nazione dell’Unione Europea; anche in quest’ultimo caso, è richiesto che la società possieda una filiale o una sede produttiva nel nostro Paese.
Sussistono poi dei vincoli di natura economico-finanziaria: il valore totale della produzione annua non può superare € 5 milioni a partire dal secondo anno di attività e non è possibile distribuire dividendi. Qualora questi parametri vengano infranti, la società verrà indicata con la denominazione di PMI innovativa e le sarà riservata la facoltà di redistribuire utili, con un tetto massimo stabilito per il fatturato fissato a 50 milioni di €.
Inoltre, è richiesta alla start up innovativa la costituzione sotto forma di società di capitali: SRL (la forma più comune), SPA, SAPA ma anche cooperativa. A ciò si aggiunge la necessità che l’azienda non sia stata costituita per effetto di una fusione, di una scissione societaria o della cessione di un’azienda o di una sua parte.
Trascorsi 5 anni, la società perderà automaticamente la qualifica, come stabilito dal D.l. 34/2020 (il cosiddetto “Decreto Rilancio).
Da ultimo, si segnala che poter essere classificata come start up innovativa, la società debba possedere almeno uno dei tre requisiti seguenti:
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